Milano, 10 gennaio 2022
CIRCOLARE N. 1/2022
Nuovo regime per servizi di trasporti internazionali resi da sub-vettori
(articolo 5-septies, DL 146/2021, conv. L. 215/2021)
A partire dal 1° gennaio 2022, potranno beneficiare della non imponibilità IVA solo i servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni resi direttamente all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore o al destinatario di beni.
Restano esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi delle imprese di trasporto resi a committenti diversi da quelli appena citati (c.d. sub-vettori o subcontraenti).
Con l’attuale formulazione, la non imponibilità dei servizi di trasporto risulta condizionata da due requisiti:
- il servizio è “relativo” ad un bene in esportazione o importazione (il corrispettivo è incluso nel valore doganale);
- il servizio è reso direttamente all’esportatore o importatore.
E’ opportuno precisare tuttavia che le nuove disposizioni impattano unicamente i servizi che rilevano territorialmente in Italia, ossia i servizi resi a imprese committenti stabilite in Italia tenuto conto che, come regola generale, il luogo di tassazione per i trasporti di beni in ambito B2B è individuato nel luogo di stabilimento del committente. Di converso, i servizi resi a committenti esteri restano non soggetti ad IVA in Italia.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio Professionale