Milano, 28 maggio 2020

CIRCOLARE N. 15/2020

Misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

(DL. 19.05.2020 n. 34 “Rilancio”)

Si riportano di seguito alcune delle novità previste dal Decreto “Rilancio”.

  1. Contributi a fondo perduto (art. 25)

 

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, imprese, professionisti e titolari di reddito agrario con ricavi o compensi nell’esercizio 2019 inferiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito una riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto al fatturato di aprile 2019.

Sono esclusi dalla possibilità di percepire il contributo:

  • i soggetti la cui attività risulta cessata alla data del 31/03/2020;
  • i contribuenti che hanno diritto a percepire le indennità di cui all’art. 27 del Decreto “Cura Italia” (“600 euro INPS” riconosciuti ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS);
  • i contribuenti che hanno diritto a percepire le indennità di cui all’art. 38 del Decreto “Cura Italia” (“600 euro INPS” riconosciuti ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);
  • i professionisti che risultano iscritti alle casse di categoria.

Il contributo minimo è di 1.000 € per persone fisiche o 2.000 € per gli altri soggetti. Tale importo minimo spetta anche in assenza del requisito di riduzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1/1/2019.

Le istruzioni per la presentazione dell’istanza di richiesta verranno rilasciate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Agevolazioni per gli affitti (art. 28)

 

Per gli affitti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio pagati nel 2020 da imprese e professionisti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, calcolato in percentuale rispetto all’importo pagato, a condizione che il fatturato/corrispettivi dello specifico mese del 2020 siano inferiori almeno del 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (ad esempio per avere un credito sull’affitto pagato relativamente al mese di marzo è necessario che il fatturato di marzo 2020 sia la metà o meno del fatturato di marzo 2019).

Il credito è riconosciuto in misura pari:

  • al 60% dell’importo pagato sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • al 30% dell’importo pagato sui canoni di locazione in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile che rispecchi i requisiti di cui al punto precedente.

Tale credito può essere usato in compensazione o ceduto a decorrere dal mese successivo a quello di avvenuto pagamento dei canoni e non è cumulabile con il credito previsto dal decreto “Cura Italia” relativo agli immobili di categoria C1 per il mese di marzo.

  1. Bonus edilizia 110% (art. 119)

Viene incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica (“cappotto termico”), riduzione del rischio sismico, e sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo la fruizione del bonus in 5 anni anziché nei 10 della normativa riguardante gli altri tipi di interventi.

Se effettuati unitamente ad uno dei tre tipi di interventi precedentemente indicati, l’agevolazione del 110% si estende anche ai seguenti tipi di interventi (che se invece venissero effettuati singolarmente godrebbero delle aliquote tradizionali di detrazione):

  1. a) l’installazione di pannelli solari;
  2. b) gli impianti di accumulo di energia relativi agli stessi pannelli solari;
  3. c) il rifacimento delle facciate;
  4. d) l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;
  5. e) tutti gli interventi già ricompresi nel vecchio bonus energia

Per godere dell’aliquota del 110%, questi interventi, nel loro complesso, dovranno migliorare la classe energetica dell’edificio di almeno due classi, o comunque portarlo alla classe energetica massima, che sia dimostrata da attestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento.

Il bonus spettante può essere ceduto all’impresa che esegue i lavori come sconto diretto in fattura oppure ceduto a terzi sotto forma di credito d’imposta.

È prevista l’emanazione di un decreto attuativo per stabilire i “requisiti tecnici minimi”

  1. Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro (art. 120)

Viene Introdotto un credito d’imposta a favore:

  • dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  • di associazioni, fondazioni e altri enti privati (compresi gli ETS);

in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi, anche edilizi (es rifacimento spogliatoi mense, spazi medici, arredi di sicurezza, apparecchiature per il controllo temperatura ecc…) necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

L’individuazione delle spese ammissibili, dei criteri applicativi e di fruizione dei crediti sono demandati ad un decreto da adottare entro trenta giorni dal 19/05/2020.

  1. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

I criteri e modalità di funzionamento del credito verranno specificati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 137)

 

Vengono prorogate le agevolazioni fiscali in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate fino al 30 settembre 2020, prevedendo l’applicazione dell’aliquota sostitutiva dell’11% versabile in 3 rate annuali di pari importo con la maggiorazione degli interessi al 3% annuo.

La rivalutazione è consentita a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia sul valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al 1° luglio 2020 al di fuori del regime d’impresa.

Permane l’obbligato di ottenere entro il 30 settembre 2020 la perizia asseverata di stima del valore della partecipazione o del terreno.

Si specifica che l’informativa contenuta nella presente circolare è suscettibile di variazione ad opera dei decreti attuativi e provvedimenti che verranno adottati dall’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali Saluti

Studio Professionale

This post is also available in: Italian