Milano, 20 Dicembre 2021
CIRCOLARE N. 13/2021
Omaggi ai clienti
In occasione delle festività natalizie riepiloghiamo di seguito il trattamento fiscale degli omaggi a clienti ricordando che, in linea generale, tali oneri rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.
- Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa
Ai fini reddituali tali oneri sono deducibili secondo i seguenti limiti:
IMPOSTE DIRETTE | |||
Ricavi/Proventi gestione caratteristica | Importo max. deducibile | Limite di spesa deducibile | |
Fino a € 10 milioni | 1,5% | 150.000 | |
IMPRESA(*) | Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni | 0,6% | 150.000+240.000 |
Per la parte eccedente € 50 milioni | 0,4% | 390.000 + 0,4% dell’eccedenza |
(*) Per i soggetti esercenti attività d’impresa gli omaggi sono deducibili interamente se il valore unitario non supera i € 50, nel caso contrario bisogna verificare i requisiti di inerenza e congruità.
LAVORATORE | Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal | ||
AUTONOMO | valore unitario. |
Ai fini IVA la detraibilità è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50, in particolare:
- Per i beni di costo unitario < a € 50 l’iva assolta all’acquisto è detraibile e la cessione gratuita è fuori campo IVA;
- Per i beni di costo unitario > a € 50 l’iva assolta all’acquisto è indetraibile e la cessione gratuita è fuori campo IVA.
- Omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa
Ai fini reddituali tali oneri rientrano tra le spese di rappresentanza, pertanto si applicando le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell’attività.
Ai fini IVA la cessione gratuita è imponibile (salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita).
La base imponibile deve essere determinata in misura pari al prezzo d’acquisto o al prezzo di costo dei beni.
La rivalsa non è obbligatoria, ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’IVA al destinatario dell’omaggi, facendosene carico direttamente attraverso emissione di autofattura da annotare sul registro IVA delle vendite.
Cordiali Saluti
Studio Professionale