Milano, 04 Febbraio 2025
CIRCOLARE N. 1/2025
SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA TRACCIABILI
(comma 81-83, articolo 1, della legge 207/2024 “Legge di Bilancio”)
Dal 1° gennaio 2025, tutte le spese effettuate durante le trasferte aziendali relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), hanno l’obbligo di pagamento tracciato. Diversamente scatta l’indeducibilità del costo in capo all’impresa datore di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il dipendente in quanto considerata “retribuzione”.
Non rientrano in queste restrizioni i trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea e i costi che non sono riconducibili a spese di viaggio, vitto e alloggio, ma a piccoli esborsi che possono essere stati fatti durante l’attività lavorativa, come le spese telefoniche, i costi di parcheggio dell’auto o altri costi non documentati, purché non superino i 15,49 € al giorno in Italia o i 25,82 € per le trasferte all’estero.
Per pagamenti tracciati si intendono quelli effettuati tramite:
– Bonifico Bancario o postale;
– Carte di credito;
– Assegni bancari o circolari
Dal 2025, le nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti valgono anche per la deducibilità delle spese di rappresentanza. Restano invariati tutti gli altri criteri e limiti secondo cui le spese di rappresentanza sono deducibili nell’annualità d’imposta in cui vengono sostenute (secondo i principi previsti in relazione al regime contabile). Esse sono interamente deducibili dal reddito di impresa se non superano il valore unitario di 50 euro. Se la spesa supera tale limite, la deduzione varia in base ai parametri dimensionali dell’impresa:
– fino a 10 milioni di euro: 1,5% dei ricavi;
– tra 10 milioni e 50 milioni di euro: 0,6% dei ricavi;
– oltre i 50 milioni di euro: 0,4% dei ricavi.
Lo studio rimane a disposizione
Cordiali saluti
Studio Professionale